Regio decreto 374/1927
Art. 1
Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni. Art. 1. Gli alloggiamenti che i Comuni, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, debbono somministrare alle truppe di passaggio od in precaria residenza, comprendono di regola: le camere mobiliate per gli ufficiali e marescialli; i locali per la pernottazione degli uomini di truppa, forniti all'occorrenza di paglia, lume e fuoco, i locali per gli uffici, i magazzini, le infermerie per gli uomini o per i cavalli, le prigioni, le scuderie ed i corpi di guardia.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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