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Regio decreto 2410/1926

Art. 94 — Redatte e firmate le tre copie dei modelli 41, l'ufficiale medico deve presentarle al comandante dell'ente da…

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Art. 94. Redatte e firmate le tre copie dei modelli 41, l'ufficiale medico deve presentarle al comandante dell'ente dal quale dipende l'individuo da inviarsi a rassegna, riferendogli in merito. Detto comandante, dopo aver autorizzato l'invio, deve provvedere alla trascrizione nel suo ufficio dei dati matricolari dell'infermo, nella prima colonna dei tre modelli 41, controfirmando a sua volta i relativi fogli.

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