Regio decreto 2410/1926
Art. 93 — L'ufficiale medico nel proporre l'invio a rassegna di cui al precedente articolo, deve fare una dichiarazione…
Art. 93. L'ufficiale medico nel proporre l'invio a rassegna di cui al precedente articolo, deve fare una dichiarazione nella quale, dopo una breve storia del soggetto, indichi chiaramente i segni clinici della malattia diagnosticata, metta in rilievo le osservazioni di carattere speciale eventualmente fatte durante il ricovero all'infermeria, dia le informazioni fornite dal reparto cui appartiene il militare, manifestando altresi' il proprio parere sulla inabilita' temporanea o permanente al servizio, con l'indicazione del corrispondente articolo dell' « Elenco delle imperfezioni ed infermita' » vigenti pel Regio Esercito. La predetta dichiarazione deve essere scritta e firmata dall'ufficiale medico sul « Registro delle dichiarazioni mediche » e trascritta poi nella seconda colonna dei modelli 41 vigenti per l'Esercito, dei quali verranno compilate 3 copie per ogni individuo inviato a rassegna.
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