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Regio decreto 2410/1926

Art. 67 — Oltre a compiere le suddette ispezioni, il capo dell'Ufficio sanitario di zona: a) sorveglia le vaccinazioni …

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/67parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 67. Oltre a compiere le suddette ispezioni, il capo dell'Ufficio sanitario di zona: a) sorveglia le vaccinazioni varie e la profilassi antimalarica nei campi che sono in zone malariche o nelle vicinanze; b) si assicura della capacita' tecnica dei medici che prestano servizio nei reparti della zona, facendo in merito, ove lo creda, proposte motivate di spostamenti o sostituzioni; c) cura di stabilire tempestivamente, informando l'Ufficio centrale di sanita', i turni di licenze degli ufficiali medici addetti agli enti dipendenti della zona, in guisa da garantire la continuita' completa del servizio sanitario, con opportuni spostamenti di ufficiali dai campi ove essi si trovino in numero superiore ad uno, e con l'utilizzazione di quel personale che l'Ufficio centrale di sanita' del Ministero dell'aeronautica riterra' di mettere a disposizione dei capi degli Uffici sanitari di zona; d) accerta se il personale di assistenza, sottufficiali ed avieri, sia sufficiente ai bisogni delle infermerie o posti di soccorso, promuovendo provvedimenti per l'aumento di esso; e) stabilisce per ciascun campo o ente aeronautico quali siano gli ospedali militari e civili ai quali gli infermi debbano essere avviati, assicurandosi che i mezzi di trasporto (barelle, autoambulanze, ecc.) siano idonei allo scopo; f) comunica al Ministero dell'aeronautica (Ufficio centrale di sanita'), non appena verificatisi, i casi di malattie infettive, dando conto dei provvedimenti adottati per evitare la diffusione del male; g) porta la sua particolare attenzione sugli ufficiali, sottufficiali ed avieri ricoverati negli stabilimenti sanitari, vigilando espressamente di persona sul modo come gli infermi sono trattati negli ospedali civili; h) esprime parere sulla concessione di licenze per infermita', a richiesta dei comandi di zona quando tali licenze siano proposte da ospedali civili, ed in tutti quei casi previsti dal presente regolamento, oppure in quei casi in cui potra' esserne richiesto dalle competenti autorita' aeronautiche pel tramite del Comando di zona; i) esprime il suo parere anche su accertamenti sanitari giusta il disposto del presente regolamento o in seguito a richieste. I pareri per licenze e quelli per accertamenti sanitari possono esser preceduti da visita diretta, ove questa sia ritenuta necessaria dal capo dell'Ufficio sanitario di zona; l) raccoglie i dati statistici degli enti periferici, riassumendoli periodicamente per trasmetterli al Ministero dell'aeronautica (Ufficio centrale di sanita').

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