Regio decreto 2410/1926
Art. 66 — Il capo dell'Ufficio sanitario di zona nel compiere l'ispezione si assicura dell'esatto funzionamento delle i…
Art. 66. Il capo dell'Ufficio sanitario di zona nel compiere l'ispezione si assicura dell'esatto funzionamento delle infermerie, dello stato igienico dei campi, con particolare riguardo alla profilassi delle malattie infettive in genere e della malaria in ispecie, e promuove all'occorrenza provvedimenti atti a migliorare l'andamento del servizio (opera di bonifica, ecc.).
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