Regio decreto 2410/1926
Art. 51 — I due Istituti saranno rimborsati delle sole spese sostenute per rilievi e fissaggi dei tracciati, per consum…
Art. 51. I due Istituti saranno rimborsati delle sole spese sostenute per rilievi e fissaggi dei tracciati, per consumo di reagenti chimici, acqua e corrente elettrica, occorrenti nelle singole visite, e dotati secondo il bisogno dei moduli stampati adottati negli Istituti medico-legali. Le tasse demaniali per concorso o per visite e tutte le altre somme dovute dai personali da visitare saranno dai direttori dei due Istituti versati nella Tesoreria dello Stato.
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