Regio decreto 2410/1926
Art. 50 — Nessun compenso e' devoluto ai due Istituti dell'esercito e della marina ed agli ufficiali medici che li comp…
Art. 50. Nessun compenso e' devoluto ai due Istituti dell'esercito e della marina ed agli ufficiali medici che li compongono per tutte le visite ai personali, siano essi aeronaviganti o aspiranti alla navigazione aerea, siano essi civili o militari.
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