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Regio decreto 2410/1926

Art. 50 — Nessun compenso e' devoluto ai due Istituti dell'esercito e della marina ed agli ufficiali medici che li comp…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/50parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 50. Nessun compenso e' devoluto ai due Istituti dell'esercito e della marina ed agli ufficiali medici che li compongono per tutte le visite ai personali, siano essi aeronaviganti o aspiranti alla navigazione aerea, siano essi civili o militari.

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