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Regio decreto 2410/1926

Art. 48 — I detti Istituti sono anch'essi sedi di studio e di osservazioni nel campo delle discipline scientifiche che …

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Art. 48. I detti Istituti sono anch'essi sedi di studio e di osservazioni nel campo delle discipline scientifiche che vi si professano in rapporto alla specialita' aeronautica; studi e osservazioni che sono eseguiti dal personale medico che compone gli Istituti, sotto le direttive del Comitato per gli studi sanitari aeronautici.

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