Regio decreto 2410/1926
Art. 47 — Gli Istituti medico-legali del Regio esercito e della Regia marina, esistenti rispettivamente presso le Scuol…
Art. 47. Gli Istituti medico-legali del Regio esercito e della Regia marina, esistenti rispettivamente presso le Scuole di sanita' militare di Firenze e di sanita' marittima di Napoli, funzionano, per quanto si riferisce alle visite dei personali aeronaviganti, con le stesse mansioni e norme vigenti per gli Istituti medico-legali appartenenti alla Regia aeronautica, attenendosi a tutte le istruzioni e richieste che loro perverranno dal Ministero dell'aeronautica, che comunichera' con essi direttamente.
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