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Regio decreto 2410/1926

Art. 43 — Allorquando gli Istituti medico-legali riconoscono per menzione di cio' nel mod

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/43parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 43. Allorquando gli Istituti medico-legali riconoscono per menzione di cio' nel mod. 12 bis e nel libretto sanitario di volo di cui all'art. 126 devono dare comunicazione a parte all'Ufficio sanitario di zona che provochera' i necessari provvedimenti.

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