Regio decreto 2410/1926
Art. 42 — Per i sottufficiali valgono le stesse norme che per gli ufficiali tenendo presente che il periodo di inabilit…
Art. 42. Per i sottufficiali valgono le stesse norme che per gli ufficiali tenendo presente che il periodo di inabilita' puo' essere concesso sotto forma di licenza di convalescenza, di varia durata, non eccedente complessivamente un anno. Trascorso tale periodo il giudizio deve essere di inabilita' permanente a qualsiasi servizio (lettera f dell'articolo 38).
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.