Regio decreto 2410/1926
Art. 37 — Tale giudizio complessivo deve essere segnato anche sul mod
Art. 37. Tale giudizio complessivo deve essere segnato anche sul mod. B del « libretto sanitario di volo », di cui all'art. 126 del presente regolamento, nel quale il direttore dell'Istituto medico-legale potra' richiamare anche l'attenzione dell'ufficiale medico addetto al campo per speciali indagini da compiere sull'ufficiale o sottufficiale visitato, dandogli incarico di riferire in merito nel libretto stesso ed, occorrendo, anche a parte, alla Direzione dell'Istituto, sempre con tutta riservatezza. Altra copia del mod. B deve essere trasmessa al Ministero dell'aeronautica (Ufficio centrale di sanita') insieme ai modelli 12 bis, come e' detto innanzi.
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