Regio decreto 2410/1926
Art. 36 — Il risultato delle visite deve essere dagli Istituti medico-legali comunicato direttamente al Ministero dell'…
Art. 36. Il risultato delle visite deve essere dagli Istituti medico-legali comunicato direttamente al Ministero dell'aeronautica (Ufficio centrale di sanita') riassunto sul mod. 12 bis (vedi allegato) redatto in duplice copia. L'Ufficio centrale di sanita' deve conservare una copia nel proprio archivio trasmettendo l'altra alla Direzione generale personale o all'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, secondo che si tratti di personali militari o civili. Gli Istituti medico-legali dovranno redigere una terza copia del detto modello che conserveranno presso il proprio archivio, e trasmetteranno il giudizio complessivo al Comando dal quale il visitato dipende.
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