Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2410/1926Art. 162
Regio decreto 2410/1926

Art. 162 — Lo strumentario chirurgico e gli eventuali apparecchi di uso medico devono essere determinati dall'Ufficio ce…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/162parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 162. Lo strumentario chirurgico e gli eventuali apparecchi di uso medico devono essere determinati dall'Ufficio centrale di sanita' del Ministero dell'aeronautica e forniti da quell'ente che verra' indicato. La manutenzione dello strumentario e' posta a carico del fondo spese dell'infermeria.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 161 Art. 163 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.