Regio decreto 2410/1926
Art. 161 — La mobilia, i materiali letterecci e la biancheria necessaria per l'infermeria devono essere forniti dal repa…
Art. 161. La mobilia, i materiali letterecci e la biancheria necessaria per l'infermeria devono essere forniti dal reparto o distaccamento amministrativo.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.