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Regio decreto 2410/1926

Art. 155 — I buoni devono essere vistati dal capo dell'Ufficio sanitario di zona, il quale potra' apportarvi le varianti…

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Art. 155. I buoni devono essere vistati dal capo dell'Ufficio sanitario di zona, il quale potra' apportarvi le varianti che credera' opportune, diminuendo o aumentando il quantitativo dei prelevamenti.

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