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Regio decreto 2410/1926

Art. 154 — I buoni di prelevamento devono essere preparati tempestivamente in modo che l'efficienza del materiale di med…

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Art. 154. I buoni di prelevamento devono essere preparati tempestivamente in modo che l'efficienza del materiale di medicazione non ne scapiti, tenendo presente che in un campo di volo non deve mai mancare o essere deficiente tutto l'occorrente per medicature, e soccorsi di urgenza.

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