Regio decreto 2410/1926
Art. 126 — L'ufficiale medico per ciascuno degli ufficiali o sottufficiali aeronaviganti del proprio campo e di quelli c…
Art. 126. L'ufficiale medico per ciascuno degli ufficiali o sottufficiali aeronaviganti del proprio campo e di quelli che ivi compiono i voli prescritti o d'istruzione, anche se appartenenti ad enti diversi, deve tenere al corrente un « libretto sanitario di volo ». In esso nella prima pagina verranno segnati i dati somatici risultanti dalla prima visita fatta all'ufficiale o sottufficiale (statura, perimetro toracico, perimetro addominale, peso, numero delle pulsazioni cardiache, delle respirazioni, eventuali difetti fisici, condizioni generali, ecc.). Nelle susseguenti pagine verranno segnate tutte le osservazioni fatte volta a volta, con la rispettiva data sul mod. A del libretto sanitario di volo: (abitudini nocive, fumo, alcool, ecc., malattie sopraggiunte, anche se lievissime e di breve durata, cefalee, imbarazzi gastrici, ecc., esenzioni dal volo prescritte dal medico del campo, atteggiamento psichico dell'ufficiale, impulsivita', scatti, oppure calma, tendenza al torpore, ecc., intelligenza, sue occupazioni preferite oltre il servizio, notizie sulla sua vita che possono aver riferimento allo stato fisico-psichico, ecc.). Sara' segnato inoltre lo stato del polso e del respiro nelle varie ore del giorno e le osservazioni fatte dopo i voli. Il modello sara' redatto sempre in duplice copia. Alla fine di ciascun mese uno dei modelli sara' attaccato al libretto. Dovranno risultare le attitudini speciali e le benemerenze al volo del titolare del libretto.
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