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Regio decreto 2410/1926

Art. 125 — L'ufficiale medico e' tenuto a sorvegliare gli ufficiali e sottufficiali che tornano dai voli sia pure per br…

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Art. 125. L'ufficiale medico e' tenuto a sorvegliare gli ufficiali e sottufficiali che tornano dai voli sia pure per brevi esercitazioni, verificandone saltuariamente lo stato del cuore, del polso, la respirazione, le condizioni generali, in relazione alla durata del volo, alla quota raggiunta, agli incidenti di volo eventualmente verificatisi.

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