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Regio decreto 2410/1926

Art. 122 — L'ufficiale medico puo' proporre che i personali aeronaviganti siano sottoposti a visite straordinarie presso…

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Art. 122. L'ufficiale medico puo' proporre che i personali aeronaviganti siano sottoposti a visite straordinarie presso un Istituto medico-legale per l'aeronautica, anche se fossero stati di recente dichiarati idonei dagli stessi Istituti. A tal fine l'ufficiale medico redigera' proposta per iscritto, di cui terra' copia nel « Registro delle dichiarazioni mediche », inviandola al Comando di stormo che disporra' immediatamente per la visita richiesta.

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