Regio decreto 2410/1926
Art. 121 — Nell'esplicazione della vigilanza di cui al comma d) dell'articolo precedente, l'ufficiale medico, quando rit…
Art. 121. Nell'esplicazione della vigilanza di cui al comma d) dell'articolo precedente, l'ufficiale medico, quando ritenga che un ufficiale o sottufficiale aeronavigante non sia in grado di compiere un volo, deve avvertirne il comandante del campo o, in mancanza, il piu' anziano in grado, il quale disporra' che l'ufficiale o sottufficiale sia esentato dal volo pel periodo che l'ufficiale medico riterra' di stabilire.
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