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Regio decreto 452/1926

Art. 21 — Legge 22 giugno 1913, n

ELI /it/regio-decreto/1926/01/31/452/art/21parte di Regio decreto 452/1926
Art. 21 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 17. Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente e' stabilito il giorno in cui dovra' cominciare, mai piu' prossimo di un mese alla data della sua pubblicazione; e lo e' pure quello in cui dovra' finire. Dalla data medesima nessun capo soggetto al prelevamento puo' essere venduto, permutato o altrimenti ceduto. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 12 e 13.

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