Regio decreto 452/1926
Art. 20 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 20 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 16; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4. Il Governo e' autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei Ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del Regio esercito e in via affatto eccezionale, l'autorita' militare di determinate Provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli o natanti, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati. Tale prelevamento non puo' compiersi che una volta sola durante un quinquennio. Esso e' fatto a titolo di noleggio, e non puo' oltrepassare il termine di trenta giorni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 452/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.