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Regio decreto 452/1926

Art. 20 — Legge 22 giugno 1913, n

ELI /it/regio-decreto/1926/01/31/452/art/20parte di Regio decreto 452/1926
Art. 20 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 16; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4. Il Governo e' autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei Ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del Regio esercito e in via affatto eccezionale, l'autorita' militare di determinate Provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli o natanti, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati. Tale prelevamento non puo' compiersi che una volta sola durante un quinquennio. Esso e' fatto a titolo di noleggio, e non puo' oltrepassare il termine di trenta giorni.

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