Regio decreto 2063/1925
Art. 44 — Per tutto quanto non e' disposto col presente statuto e non sia regolato dalle disposizioni del credito fondi…
Art. 44. Per tutto quanto non e' disposto col presente statuto e non sia regolato dalle disposizioni del credito fondiario, alle quali l'Istituto dovra' attenersi ai sensi dell'art. 1, si osserveranno le norme del Codice di commercio. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per l'economia nazionale: Belluzzo.
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