Regio decreto 2063/1925
Art. 43 — Nel caso previsto dal precedente art
Art. 43. Nel caso previsto dal precedente art. 42 gli organi amministrativi continueranno a funzionare nelle forme regolate dal presente statuto fino al totale rimborso delle cartelle emesse. Soltanto dopo tale rimborso l'assemblea generale straordinaria deliberera' lo scioglimento definitivo, la liquidazione e la nomina dei liquidatori.
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