Regio decreto 2063/1925
Art. 30 — Il Consiglio di amministrazione e' investito del piu' ampio mandato per la gestione dell'Istituto a norma del…
Art. 30. Il Consiglio di amministrazione e' investito del piu' ampio mandato per la gestione dell'Istituto a norma dello statuto ed ha tutti i poteri esclusi soltanto quelli come sopra deferiti alle assemblee degli azionisti. Il Consiglio puo' nominare Comitati nel suo seno con speciali attribuzioni e delegare i suoi poteri anche in via generale per uno o piu' atti e contratti, secondo che lo ritenga opportuno, ad uno o piu' dei suoi componenti fissandone le retribuzioni e i compensi. Puo' inoltre nominare procuratori, determinandone le facolta' e le attribuzioni.
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