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Regio decreto 2063/1925

Art. 29 — L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione

ELI /it/regio-decreto/1925/10/23/2063/art/29parte di Regio decreto 2063/1925
Art. 29. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione. Il socio ha un voto per ogni azione. Le deliberazioni dell'assemblea riflettenti le materie indicate nell'art. 158 del Codice di commercio, ad eccezione dell'aumento del capitale, per cui sara' valida la maggioranza di cui all'art. 26, non saranno valide se a costituire la maggioranza, non avra' concorso il voto di tanti soci che rappresentino la terza parte del capitale sociale, fermo restando il disposto degli articoli 172 e 210 del Codice di commercio.

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