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Regio decreto 2009/1925

Art. 65 — Allo scadere del periodo di prova il rettore del Convitto nazionale invia una particolareggiata relazione sul…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/65parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 65. Allo scadere del periodo di prova il rettore del Convitto nazionale invia una particolareggiata relazione sull'opera dello straordinario, esprimendo il suo giudizio in merito alla definitiva assunzione in ruolo. Tale relazione e' trasmessa al provveditore agli studi, il quale, unitevi le sue osservazioni, la invia al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro decide della definitiva assunzione in ruolo, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero, in base alla predetta relazione, alle note di qualifica, e agli altri elementi di giudizio che siano in suo possesso.

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