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Regio decreto 2009/1925

Art. 64 — I vincitori, che accettano la nomina, sono assunti rispettivamente ai posti di istitutori, di vice-economi e …

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Art. 64. I vincitori, che accettano la nomina, sono assunti rispettivamente ai posti di istitutori, di vice-economi e di maestri elementari con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi. Durante tale periodo spetta al funzionario in prova, un assegno mensile, che e' determinato dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di cui si fa menzione nel bando di concorso.

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