Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 30
Regio decreto 2009/1925

Art. 30 — Le tasse d'ammissione sono: di L

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/30parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 30. Le tasse d'ammissione sono: di L. 50, per il concorso ai posti di istitutori; di L. 25, per i concorsi ai posti di maestri elementari di vice-economi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 29 Art. 31 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.