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Regio decreto 2009/1925

Art. 29 — I titoli di studio occorrenti per l'ammissione, giusta l'articolo 16 del R

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/29parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 29. I titoli di studio occorrenti per l'ammissione, giusta l'articolo 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; sono: a) per il concorso a posti d'istitutore, una delle lauree rilasciate dalle Facolta' universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di scienze o della Scuola di scienze politiche presso la R. Universita' di Roma, o dagli istituti superiori di scienze economiche e commerciali o la laurea in matematica finanziaria ed attuariale, o infine uno qualunque dei diplomi rilasciati dagl'istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento; b) per il concorso a posti di vice-economo, il diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale o infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza d'istituto tecnico e di maturita' classica o scientifica. Al concorso per posti di maestro elementare interno sono ammessi esclusivamente i maestri delle pubbliche scuole elementari in attivita' di servizio con il grado di ordinario.

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