Regio decreto 2009/1925
Art. 199 — Le amministrazioni dei convitti nazionali possono stabilire nel regolamento interno, previa approvazione del …
Art. 199. Le amministrazioni dei convitti nazionali possono stabilire nel regolamento interno, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione, un trattamento di quiescenza per gli inservienti che, dopo dieci anni di servizio, siano costretti ad. abbandonarlo, per avanzata eta' o malferma salute. Al personale di nomina stabile ed attualmente in servizio, le amministrazioni dei convitti debbono usare, con i fondi dell'ex Cassa indennita' pel personale di servizio, ed occorrendo con i fondi del proprio bilancio, un trattamento non inferiore a quello che sarebbe ad esso spettato in virtu' di precedenti disposizioni.
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