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Regio decreto 2009/1925

Art. 198 — I convitti nazionali provvedono all'assicurazione obbligatoria, del personale di servizio contro l'invalidita…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/198parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 198. I convitti nazionali provvedono all'assicurazione obbligatoria, del personale di servizio contro l'invalidita' e la vecchiaia, mediante inscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

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