Regio decreto 2009/1925
Art. 198 — I convitti nazionali provvedono all'assicurazione obbligatoria, del personale di servizio contro l'invalidita…
Art. 198. I convitti nazionali provvedono all'assicurazione obbligatoria, del personale di servizio contro l'invalidita' e la vecchiaia, mediante inscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.