Regio decreto 2009/1925
Art. 188 — Ogni convitto deve avere un medico-chirurgo e un dentista
Art. 188. Ogni convitto deve avere un medico-chirurgo e un dentista. La vigilanza del medico del convitto deve esercitarsi sui convittori e su tutto il personale addetto al convitto, compreso il personale di servizio. Il regolamento interno di ciascun convitto stabilisce piu' particolarmente le attribuzioni dei sanitari e le norme per le visite giornaliere.
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