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Regio decreto 2009/1925

Art. 187 — Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze

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Art. 187. Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze. Nel locale adibito ai bagni vi sono gli apparecchi per la pesatura degli alunni.

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