Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 142
Regio decreto 2009/1925

Art. 142 — I convittori che non possano ottenere l'inscrizione negli istituti medi d'istruzione, per mancanza di posti d…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/142parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 142. I convittori che non possano ottenere l'inscrizione negli istituti medi d'istruzione, per mancanza di posti disponibili, possono essere riuniti nel convitto, col consenso delle famiglie, in classi affidate a professori legalmente abilitati, scelti dal rettore. La istituzione delle classi di cui al precedente comma e' deliberata dal Consiglio d'amministrazione. Le famiglie, che consentano all'inscrizione degli alunni nelle suddette classi interne, sono tenute a versare alla cassa del convitto un contributo da fissarsi dal Consiglio d'amministrazione, in misura, peraltro, non superiore all'ammontare delle corrispondenti tasse scolastiche. Nelle classi costituite a norma del comma primo di questo articolo si svolgono gli stessi programmi d'insegnamento fissati per le corrispondenti classi degl'istituti. La vigilanza immediata e continua sulle classi costituite nel modo anzidetto e' affidata al rettore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 141 Art. 143 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.