Regio decreto 2009/1925
Art. 141 — I convittori frequentano le scuole elementari interne che hanno carattere pubblico, o gli istituti regi o par…
Art. 141. I convittori frequentano le scuole elementari interne che hanno carattere pubblico, o gli istituti regi o pareggiati di istruzione designati dal rettore, previ accordi con i presidi. Possono, inoltre, seguire speciali insegnamenti interni.
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