Regio decreto 2009/1925
Art. 117 — Quando nel convitto siano piu' di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per…
Art. 117. Quando nel convitto siano piu' di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per gli altri la meta'. Se alcuno dei fratelli goda pasto gratuito vinto per concorso, il beneficio della riduzione e' mantenuto pel minore degli altri. Quando i fratelli siano due, la famiglia deve per il maggiore la intera retta e per il minore, la retta ridotta di un quinto. Queste concessioni non sono estese ai semi-convittori.
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