Regio decreto 2009/1925
Art. 116 — Quando un giovane e' ammesso nel convitto, la famiglia, assume l'obbligo per l'intera retta e quota fissa fin…
Art. 116. Quando un giovane e' ammesso nel convitto, la famiglia, assume l'obbligo per l'intera retta e quota fissa fino al 30 settembre successivo; il pagamento tanto della retta quanto della quota fissa deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali anticipate, la prima delle quali e' versata, il 1° ottore, e le altre successivamente il 1° febbraio e il 1° giugno. L'obbligo s'intende prorogato per l'anno scolastico seguente, se la famiglia non abbia dato la disdetta, per iscritto, entro il mese di agosto.
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