Regio decreto 376/1925
Art. 27 — Rimangono in vigore, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni dei Regi decreti-legge 26 febbra…
Art. 27 Rimangono in vigore, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento, tutte le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e le altre modificazioni del regolamento stesso. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto applicabili anche alle Borse per le quali non sia istituita la Corporazione. Roma, addi' 9 aprile 1925. Visto, d'ordine di S. M. il Re: Il Ministro per le finanze: De' Stefani. Il Ministro per l'economia nazionale: Nava.
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