Regio decreto 376/1925
Art. 26 — Per ciascuna delle Borse presso le quali siano costituite le associazioni di cui nel R
Art. 26 Per ciascuna delle Borse presso le quali siano costituite le associazioni di cui nel R. decreto 28 giugno 1914, n. 779, sara' formata una Commissione composta da un delegato del Ministero delle finanze e da due agenti nominati dal Consiglio sindacale, la quale provvedera' alla liquidazione del patrimonio netto residuo al 31 maggio 1925 di ciascuna associazione, ed al riparto del patrimonio stesso fra gli agenti, secondo le disposizioni dello statuto dell'associazione stessa.
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