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Regio decreto 376/1925

Art. 14 — Tutte le norme del R

ELI /it/regio-decreto/1925/04/09/376/art/14parte di Regio decreto 376/1925
Art. 14 Tutte le norme del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento relativo ai requisiti e alla procedura per le nomine degli agenti di cambio, alla partecipazione alle Corporazioni degli agenti di cambio, ai diritti, ai doveri e alle incompatibilita' professionali, si applicano ai soci accomandatari delle societa' previste dall'art. 9 del R. decreto-legge citato, ed al socio della societa' in nome collettivo previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. . . cui sia stata conferita la qualifica di agente di cambio. Gli accomandatari sono personalmente responsabili dell'osservanza del divieto stabilito per gli accomandanti dall'articolo 9, settimo capoverso, del citato Regio decreto-legge. Analoga disposizione si applica nei riguardi dei soci della societa' in nome collettivo aventi la qualifica di agenti di cambio.

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