Regio decreto 376/1925
Art. 13 — L'azione di terzi contro gli agenti di cambio insolventi per obbligazioni nascenti da affari di borsa puo' es…
Art. 13 L'azione di terzi contro gli agenti di cambio insolventi per obbligazioni nascenti da affari di borsa puo' essere esercitata nei confronti sia della cauzione dell'agente, sia del fondo comune, e, quando questo non sia sufficiente, nei confronti delle cauzioni degli altri agenti corporati fino a concorrenza del 25%; la Corporazione ha diritto di esercitare la rivalsa verso l'agente insolvente, indipendentemente dagli altri provvedimenti ad essa demandati.
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