Regio decreto 63/1925
Art. 97 — Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso, stipulati con imprese o rapp…
Art. 97. Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso, stipulati con imprese o rappresentanze poste in liquidazione ai termini dell'articolo precedente, continuano a coprire i rischi fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale. Le polizze di assicurazione in vigore al termine predetto o a quello anteriore di cessazione in dipendenza della eventuale disdetta degli assicurati concorrono al riparto proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso. Gli aventi diritto per polizze sinistrate anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione o posteriormente purche' entro il termine di cui al primo comma o entro il termine dipendente dalla eventuale disdetta degli assicurati, concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare degli indennizzi dovuti secondo il contratto.
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