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Regio decreto 63/1925

Art. 96 — Il Ministero dell'economia nazionale ha facolta' di porre in liquidazione le imprese nazionali e le rappresen…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/96parte di Regio decreto 63/1925
Art. 96. Il Ministero dell'economia nazionale ha facolta' di porre in liquidazione le imprese nazionali e le rappresentanze di imprese estere che esercitano l'assicurazione contro i danni nei casi seguenti: 1° quando l'impresa non abbia reintegrato, nel termine all'uopo stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, la cauzione dovuta; 2° quando sia trascorso il termine di cui al seguente art. 115, senza che le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare abbiano provveduto all'adempimento dei propri obblighi; 3° in ogni caso di persistente inosservanza delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e del decreto di autorizzazione. La liquidazione si svolge con le modalita' e secondo le norme, in quanto applicabili, degli articoli 80 a 91 del capo primo del presente titolo e salvo quanto e' previsto dagli articoli seguenti.

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