Regio decreto 63/1925
Art. 92 — Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere di assicurazione sulla vita possono essere mess…
Art. 92. Le imprese nazionali e le rappresentanze delle imprese estere di assicurazione sulla vita possono essere messe in liquidazione secondo le norme del presente capo, oltre che nel caso previsto dall'art. 80, anche nei casi seguenti: 1° quando non sia provveduto alla reintegrazione del capitale sociale o del fondo di garanzia previsto dal precedente art. 24; 2° quando non sia provveduto, nei modi e nei termini di cui al seguente art. 109, alla reintegrazione delle riserve richieste dalla rettifica delle basi tecniche; 3° quando sia trascorso il termine di cui al seguente art. 115, senza che le imprese a cui sia fatto divieto di operare abbiano provveduto all'adempimento dei propri obblighi; 4° in ogni caso di persistente inosservanza delle disposizioni del decreto-legge, del presente regolamento e del decreto di autorizzazione.
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