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Regio decreto 63/1925

Art. 91 — Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bil…

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/91parte di Regio decreto 63/1925
Art. 91. Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio e il piano di riparto si intendono definitivamente approvati e il Regio commissario, salvo la distribuzione dell'attivo, e' liberato. Le somme non riscosse entro due mesi dalla definitiva approvazione del piano di riparto debbono essere depositate alla Cassa depositi e prestiti, dove rimangono esigibili, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti nel piano medesimo. Compiuta la liquidazione, i libri dell'impresa debbono essere depositati e conservati a norma dell'art. 218 del Codice di commercio.

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