Regio decreto 63/1925
Art. 88 — I contratti di assicurazione sulla vita, salvo quelli risoluti a norma dell'articolo precedente, saranno tras…
Art. 88. I contratti di assicurazione sulla vita, salvo quelli risoluti a norma dell'articolo precedente, saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico cominciera' a decorrere il rischio, trascorso il termine di cui al primo comma del precedente articolo 85. Per ciascun contratto trasferito all'Istituto nazionale il capitale assicurato sara' quello che risulta dalla somma dei due seguenti elementi: 1° il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto nazionale, con l'abbuono dell'addizionale per le provvigioni di acquisizione, con un premio unico nella misura della corrispondente quota di riparto scontata al saggio in uso e per il tempo decorso dall'inizio del rischio alla consegna della quota stessa, tenuto conto della forma del contratto e dell'ulteriore durata di esso; 2° il capitale assicurabile secondo le tariffe vigenti dell'Istituto nazionale, con l'abbuono dell'addizionale predetta col premio annuo stabilito nel contratto e tenuto conto della forma e dell'ulteriore durata di esso. I contraenti potranno chiedere che sia conservata la misura della somma gia' assicurata impegnandosi a sottostare al corrispondente aumento del premio.
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