Regio decreto 63/1925
Art. 87 — Ai termini dell'art
Art. 87. Ai termini dell'art. 28 del decreto-legge hanno privilegio sui depositi cauzionali stabiliti dall'art. 145 del Codice di commercio e dall'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, e separatamente su ciascuno dei depositi secondo che si tratti di contratti stipulati anteriormente o posteriormente al 31 dicembre 1912, e, in genere, sulle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche, i crediti riguardanti: a) i capitali assicurati dovuti per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nei termini stabiliti nel precedente art. 85; b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto o le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della liquidazione. Il privilegio sui depositi esistenti a norma dell'art. 145 del Codice di commercio e dell'art. 29 dalla legge 4 aprile 1912, n. 305, e' limitato alla parte di deposito stesso stabilita ai termini dell'art. 34 del presente regolamento. Qualora vi siano dei fondi disponibili, essi saranno destinati a reintegrare le riserve fino a concorrenza delle rispettive deficienze.
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