Regio decreto 63/1925
Art. 67 — Le imprese nazionali ed estere, di qualsiasi forma, che, con la denominazione di imprese di capitalizzazione …
Art. 67. Le imprese nazionali ed estere, di qualsiasi forma, che, con la denominazione di imprese di capitalizzazione o di risparmio o con qualsiasi altra denominazione, si propongano di pagare, senza condizione di estrazione a sorte, somme o di consegnare titoli a una scadenza prestabilita in corrispettivo di premi o contributi versati da contraenti o soci, non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguito l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tale scopo debbono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale secondo le norme degli articoli seguenti.
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