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Regio decreto 63/1925

Art. 67 — Le imprese nazionali ed estere, di qualsiasi forma, che, con la denominazione di imprese di capitalizzazione …

ELI /it/regio-decreto/1925/01/04/63/art/67parte di Regio decreto 63/1925
Art. 67. Le imprese nazionali ed estere, di qualsiasi forma, che, con la denominazione di imprese di capitalizzazione o di risparmio o con qualsiasi altra denominazione, si propongano di pagare, senza condizione di estrazione a sorte, somme o di consegnare titoli a una scadenza prestabilita in corrispettivo di premi o contributi versati da contraenti o soci, non possono iniziare le operazioni se non dopo che abbiano conseguito l'autorizzazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale. A tale scopo debbono presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale secondo le norme degli articoli seguenti.

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